L'associazione Family Way, è attiva nella difesa dei diritti dei lavoratori ed in prima linea per la conciliazione tra famiglia e lavoro.
Sostiene e promuove ogni forma di sensibilizzazione tesa a ripristinare i diritti dei lavoratori e la tutela dei soggetti più deboli, troppe volte calpestati in nome del profitto.
Gravi discriminazioni messe in atto dalla CAI/Alitalia ai danni di lavoratrici e lavoratori della compagnia aerea.
In seguito al fallimento di Alitalia S.p.A., nel dicembre 2008, tutto il personale è stato posto in CIGS e gli assets strategici sono passati in mano a CAI – Compagnia Aerea Italiana.
Quest'ultima ha azzerato i contratti preesistenti ed ha quindi provveduto a riassumere il personale di cui necessitava principalmente dal bacino della Cassa Integrazione, in ossequio all'accordo stipulato a Palazzo Chigi il 31/10/2008, noto come “Lodo Letta”.
(all. 1)
Lo stesso Lodo prevedeva che i criteri di assunzione del personale di volo tenessero conto di vari fattori, tra cui (peraltro in ultima istanza) i carichi familiari, con particolare riferimento ai genitori di minore con handicap ai sensi della L. 104/92.
Tale garanzia era stata sottoscritta da parte aziendale nella consapevolezza che le stesse tutele sarebbero poi state disattese una volta perfezionata l'assunzione. Interessante in tal senso la dichiarazione rilasciata in un'intervista dall'A.D. CAI Rocco Sabelli.
(all. 2)
La CAI, difatti, ritenendo d'intralcio l'art. 53 del D.Lgs. 151/2001
(all. 3), nato a tutela dei minori e dei disabili, si adoperava al fine di aggirare la normativa vigente, ivi comprese le direttive comunitarie in materia di lavoro, tutela delle famiglie e pari opportunità (ad esempio la Direttiva 2006/54/CE – artt. 14 e 15
[all. 4] e la Direttiva 2002/73/CE – considerando 12
[all. 5]).
Le strade intraprese sono state due:
• da un lato ha strumentalizzato una contestazione risalente al 2006 da parte della Comunità Europea nei confronti dell'Italia, riguardante il comma 1 del citato art. 53, rinnovata ad hoc nel gennaio del 2009 (data di insediamento della CAI). L'Europa mette in mora il nostro Paese per l'obbligo all'esenzione dal lavoro notturno fino all'età di un anno del bambino.
(all. 6) Tale divieto non riguarda, però, le lavoratrici del comparto aereo, il cui congedo di maternità è esteso fino al primo anno del figlio, per altri motivi.
Il Ministero del Lavoro emanava quindi un'interpretazione della normativa vigente in risposta ad un interpello presentato da Assaereo, a firma del Dott. Pennesi, nella quale si legge che lo stesso articolo non si applica alla categoria dei naviganti delle compagnie aeree.
(all. 7)
Questa interpretazione stravolge i numerosi pareri di natura esattamente contraria che lo stesso Ministero aveva emanato nel corso degli anni in diverse occasioni (l'ultimo risalente a pochi giorni prima). (all.ti
8 e
9)
Tale lettura, inoltre, è stata più volte censurata da diverse sentenze di Tribunale, in quanto anticostituzionale, discriminatoria nonché contraria alle direttive comunitarie;
(all. 10)
• dall'altro ha sottoposto ai lavoratori una clausola ambigua e ricattatoria all'atto della firma della lettera di assunzione.
(all. 11) Clausola consapevolmente avallata dai sindacati firmatari
(all 12), che – di fatto – comporta l'espressa rinuncia definitiva ai diritti di legge. Vale la pena ricordare che non firmare questa clausola comportava la non assunzione, senza neanche il sostegno della cassa integrazione.
(all 13)
A nulla sono valse le cause d'urgenza intentate presso il Tribunale di Civitavecchia da alcune nostre colleghe: l'ufficio legale della CAI, nella persona del Prof. Marazza (incidentalmente anche consulente legale del Ministero del Lavoro) ha reso inespugnabile la clausola incriminata.
A nulla sono valsi, inoltre, i continui solleciti alla Consigliera di Parità Nazionale (Prof.ssa Alessandra Servidori) perché ottemperasse ai suoi obblighi di sorveglianza ed intervento nei casi di discriminazione diretta od indiretta ravvisabili ai sensi del D.Lgs. 198/2006
(all 14).
Ad oggi, la CAI continua a non riconoscere i benefici di legge ai propri dipendenti, ma, a seguito di pressioni di vario livello, ha “concesso“ unilateralmente l'esonero dal lavoro notturno esclusivamente ai genitori di figli sotto i tre anni ed ai genitori di bambini disabili ai sensi della L. 104/92. Restano esclusi da questa concessione i genitori unici affidatari di figli fino ai dodici anni, e tutti coloro che hanno a carico familiari disabili.
Le conseguenze di questa cinica gestione del personale sono drammatiche.
Ricordiamo che la mancata applicazione delle norme di legge comporta un impiego del lavoratore su turni che lo allontanano da casa anche per sei giorni consecutivi, privando i figli ed i disabili delle uniche figure di riferimento, capaci di accudirli ed assisterli continuativamente.
L'esonero dal lavoro notturno permette comunque all'azienda di impiegare il lavoratore su turni giornalieri con elevati tassi di produttività (si arriva spesso ai limiti consentiti dalla normativa europea). Abbiamo inoltre riscontrato come questo tipo di attività venga assegnata anche a dipendenti che non solo non ne hanno diritto, ma ne farebbero volentieri a meno, data la gravosità e le caratteristiche di questo particolare impiego.
Sono numerosi i casi di dipendenti (per lo più lavoratrici) che, posti di fronte a questa difficile scelta, hanno dovuto rinunciare al proprio posto di lavoro.
Altri ancora stanno facendo largo ricorso a congedi parentali e ad altre forme di astensione dal lavoro, con considerevole danno economico.
Si viene a creare, peraltro, un pericoloso precedente: se il meccanismo dovesse restare impunito, altri datori di lavoro senza scrupoli non esiterebbero a presentare la medesima clausola alle proprie dipendenti all'atto della firma del contratto di assunzione. Prendere o lasciare. In questi termini, l'art. 53 D.Lgs. 151/2001 potrebbe non essere mai stato scritto, vista la facilità con cui può essere aggirato.