Chi Siamo
L'associazione Family Way, è attiva nella difesa dei diritti dei lavoratori ed in prima linea per la conciliazione tra famiglia e lavoro.
Sostiene e promuove ogni forma di sensibilizzazione tesa a ripristinare i diritti dei lavoratori e la tutela dei soggetti più deboli, troppe volte calpestati in nome del profitto.
- atto costitutivo
- organi
Numero 4711 di repertorio Raccolta numero 2666
ATTO COSTITUTIVO dell' "ASSOCIAZIONE FAMILY WAY"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladieci il giorno tredici del mese di gennaio in Roma, Viale dell'Arte n. 85 (Roma 13 gennaio 2010)
Avanti a me, dott.ssa Eleonora Capozzi, Notaio in Tarquinia con studio in Piazza G. Matteotti n. 14 ed iscritto al Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia Sono comparsi i signori:
- De Vries Bernardo, nato a Roma il giorno 25 agosto 1969 ed ivi residente in Via Cavalcanti n. 20, Codice Fiscale DVR BNR 69M25 H501V;
- Trane Gianluca, nato a Roma il giorno 30 dicembre 1968 ed ivi residente in Via Gaetano Coronaro n. 21, Codice Fiscale TRN GLC 68T30 H501U;
- Fagiolo Paola, nata a Roma il giorno 13 novembre 1964 ed ivi residente in Via Pasquale Tola n. 38, Codice Fiscale FGL PLA 64S13 H501X.
Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, previa dichiarazione di essere citta dini italiani, con il presente atto, dichiarano di voler costituire tra loro come costituiscono tra i si gnori De Vries Bernardo, Trane Gianluca e Fagiolo Paola una Associazione di diritto italiano apolitica senza scopo di lucro denominata "Associazione FAMILY WAY" con sede attualmente in Roma, Via Prassitele n. 34.
L'oggetto della associazione, la sua durata, i poteri degli organi sociali e tutte le altre norme che regolano e disciplinano l'associazione stessa risultano dallo statuto sociale di cui in appresso.
I comparenti, in deroga a quanto previsto nello statuto, dichiarano di nominare quali componenti il primo Consiglio Direttivo dell'associazione per la durata di 3 (tre) anni i signori:
- De Vries Bernardo quale Presidente;
- Trane Gianluca quale Vice-Presidente;
- Fagiolo Paola quale Consigliere -Tesoriere.
i quali essendo presenti dichiarano di accettare la carica suddetta e che a loro carico non sussistono alcune delle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dalla legge.
Le parti convengono che nella prima riunione assembleare potrà essere aumentato il numero dei componenti il primo consiglio direttivo.
PATTI SOCIALI
Art. 1 DENOMINAZIONE
E' costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 "ASSOCIAZIONE FAMILY WAY".
L'associazione è apolitica, apartitica e non ha carattere sindacale
Art. 2 SEDE - DURATA
L'associazione ha sede legale in Roma, Via Prassitele n. 34.
L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.
Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
E' scopo dell'associazione promuovere, animare e sostenere tutte quelle iniziative atte ad aiutare, nelle loro reali esigenze e in tutte le diverse situazioni di vita, le lavoratrici ed i lavoratori: in modo particolare l'associazione si impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad intervenire a livello istituzionale e politico nazionale e comunitario, secondo le necessità, attraverso campagne di sensibilizzazione al fine di stimolare leggi, emendamenti e provvedimenti che valgano a garantire la tutela e la dignità di ogni lavoratrice e lavoratore.
Si impegna inoltre a monitorare e divulgare l'operato delle altre associazioni che condividano gli scopi del presente statuto.
L'Associazione si propone di adoperarsi per i problemi che toccano oggi la vita delle lavoratrici e dei lavoratori nei suoi diversi aspetti, nella consapevolezza che la risoluzione dei problemi dipende da un impegno di tutta la società, in modo particolare l'Associazione si impegna ad attivarsi per:
- Tutela della maternità e della paternità;
- Pari opportunità:
- Diritto di famiglia;
- Diritti del fanciullo;
- Diritto alla salute;
- Conciliazione tra vita privata e lavoro.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
L'associazione non ha scopo di lucro.
Art. 4 I MEZZI FINANZIARI (PATRIMONIO)
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:
- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dal l'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da iniziative promozionali.
Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.
I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente fra gli associati.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo statuto e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.
Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
L'anno finanziario coincide con l'anno solare.
Art. 5 I SOCI
L'ammissione a socio dell'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Il diniego va motivato.
I soci si distinguono in soci fondatori, soci onorari, soci sostenitori e soci ordinari.
I soci fondatori sono di diritto coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo della Associazione.
Sono del pari considerati di diritto soci fondatori coloro i quali manifesteranno, con lettera raccomandata, anche a mano, inviata presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni successivi alla stipula dell'atto costitutivo, la volontà di aderire alla medesima.
I soci onorari sono le personalità che si sono distinte per pubblico riconoscimento in attività culturali e di particolare rilievo nell'interesse della Associazione. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa e la loro nomina è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti.
Sono soci sostenitori (persone fisiche o giuridiche) coloro che, sostenendo le iniziative della Associazione, danno il contributo della propria esperienza e della propria presenza nella società civile.
Sono soci ordinari (persone fisiche o giuridiche) tutti coloro che, successivamente alla sua costituzione, condividendo le finalità della Associazione, sono ammessi a far parte della stessa.
I soci sostenitori ed ordinari fanno richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo, con esplicita indicazione della categoria nella quale intendono essere compresi. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti e l'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo.
I requisiti per l'ammissione degli aspiranti soci sostenitori ed ordinari sono, fra l'altro, l'impegno formale ad accettare le norme statutarie e gli obblighi da queste derivanti. Tutti i soci si impegnano a condividere lo scopo ed il programma dell'Associazione ed a comportarsi in modo coerente con essi.
L'accoglimento della richiesta di ammissione comporta l'inserimento del nominativo in apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo, e l'invio di una specifica comunicazione trasmessa al nuovo iscritto via e-mail o posta ordinaria. L'iscrizione dei soci è automaticamente rinnovata di anno in anno, ove il socio o l'Associazione non comunichino la disdetta entro la fine dell'anno in corso.
I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative (esclusi i soci onorari) differenziate secondo le categorie, che verranno fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Le quote annuali devono essere versate entro il mese di dicembre di ogni anno.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento della Associazione, né sono trasmissibili.
I soci, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 6 DIRITTI DEI SOCI
I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio che svolge attività per l'associazione come volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Le spese ordinarie e straordinarie dovranno essere preventivamente approvate dal Presidente e controfirmate dal Tesoriere. In caso di mancata approvazione il richiedente potrà far ricorso al Consiglio Direttivo ed, in subordine, all'Assemblea soci nella prima riunione utile. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Art. 7 DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto.
Art. 8 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
La qualifica di socio si perde:
a) per recesso del socio, da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
b) per morte del socio;
c) per esclusione del socio in caso di: morosità nel pagamento della quota associativa, fermo restando l'addebito dello stesso; violazione delle norme statutarie; interdizione, inabilitazione o condanna penale; condotta contraria alle leggi o all'ordine pubblico; cessazione della partecipazione alla vita associativa per un periodo superiore a due anni, o negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti e deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. Il socio colpito da provvedimento di esclusione può ricorrere all'Assemblea, che delibera con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli aventi diritto al voto, fermo restando il ricorso all'autorità giudiziaria.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'associazione sono:
- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, e non sono compatibili con altri incarichi sindacali o politici, di qualsiasi livello.
I rappresentanti del consiglio direttivo ed il presidente, inoltre, dovranno risultare liberi a livello penale da pendenze e/o sentenze passate in giudicato.
Art. 10 L'ASSEMBLEA
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dall'insieme dei soci; è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare tramite e-mail o posta ordinaria agli associati, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.
L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata:
a. quando il Direttivo lo ritenga necessario;
b. quando la richiede almeno un decimo di associati.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o la deliberazione del trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza.
L'assemblea ordinaria:
a. elegge il Presidente;
b. elegge il Consiglio Direttivo;
c. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
d. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
e. fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
f. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
g. approva il programma annuale dell'associazione.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle che abbiano attinenza con problemi riguardanti singole persone e/o qualità delle stesse o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto e può rappresentare, mediante delega scritta, fino a tre soci non facenti parte del Consiglio Direttivo.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria vengono redatte in un verbale compilato da un componente dell'assemblea a cui vengono attribuite funzioni di segretario. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L'assemblea straordinaria scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 4/5 (quattro quinti) dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, tutti i soci iscritti, purchè in regola con il pagamento della quota. In questo ambito, l'elettorato attivo e passivo spetta ai soli associati maggiorenni.
Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo le deliberazioni dell'assemblea.
Il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, dura in carica tre anni, salvo diversa delibera dell'assemblea, ed è rieleggibile.
La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente il quale dovrà provvedervi comunque in caso di richiesta di almeno due membri del Consiglio direttivo stesso i quali, in caso di mancata convocazione da parte del Presidente, potranno provvedervi direttamente.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. delibera l'esclusione dei soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).
Art. 12 IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.
Rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
Art. 13 BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal consiglio direttivo e approvati dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE
Le modifiche al presente Statuto, norme di attuazione e regolamenti, sono demandate all'Assemblea dei Soci. Per tali modifiche è richiesto un voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.
Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.
Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associa zione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.
Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Associazione.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me notaio lo sottoscrivono essendo le ore diciotto e minuti trenta.
Scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio su cinque fogli per pagine diciotto scritte fin qui.
f.to De Vries Bernardo
f.to Trane Gianluca
f.to Fagiolo Paola
F.to Eleonora Capozzi Notaio.
Copia conforme all'originale firmato a norma di legge:
Per ufficio IVA
Tarquinia lì 13 gennaio 2010
